Costituzione e contenzione
di La Redazione di InTheNet
Diritti alla Follia ci informa di due avvenimenti che sembrano scollegati ma, in realtà, sono uniti da un sottile filo rosso, ossia l’autodeterminazione degli individui e i metodi più o meno coercitivi per ‘contenerli’.
Con la sentenza n. 76 del 30 maggio scorso, la “Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della Legge 833/1978 nella parte in cui non garantiscono che la persona sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio sia informata del provvedimento; ascoltata dal giudice; e messa nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa”.
Il lettore, immaginiamo, si chiederà come sia possibile – con la cosiddetta Legge Basaglia in vigore – che qualcuno possa ancora essere ricoverato (o internato) in un reparto psichiatrico contro la propria volontà: viene alla mente la scena finale di Un tram che si chiama desiderio, quando Blanche si rivolge agli infermieri che stanno portandola – contro il suo volere – in manicomio: «Chiunque voi siate, ho sempre confidato nella gentilezza degli estranei…». Può ancora succedere?
Ogni anno in Italia le procedure di TSO applicate sono 5mila: “Secondo la Corte, l’incontro tra diretto interessato e giudice tutelare deve avvenire nel luogo in cui la persona si trova, ovvero, nella stragrande maggioranza dei casi in un reparto psichiatrico”. Ma Diritti alla Follia fa notare che, ad esempio, l’ASL 8 di Cagliari ma anche il Tribunale di Bologna prevedono tale audizione nel luogo fisico del ricovero, sebbene “attraverso collegamento video con il giudice, senza che quest’ultimo si rechi personalmente in reparto”. Cosa significhi ciò, lo spiega Michele Capano, presidente di Diritti alla Follia: «Se il giudice parla col paziente via video, magari già sedato, allora nulla cambia davvero».
Inoltre, la Corte Costituzionale prevede la presenza obbligatoria del difensore in quanto il “TSO è una forma di privazione della libertà” e, come quando ci si trovi di fronte a un reato o a qualsivoglia situazione che comporti restrizioni coercitive, una detenzione o la permanenza in una istituzione totale, si devono “prevedere garanzie effettive, a partire dalla difesa tecnica obbligatoria e gratuita” – ossia un difensore d’ufficio o un avvocato di fiducia; e ovviamente il paziente e il legale (come accade al recluso) devono potersi incontrare per interloquire anche durante il ricovero.
Tornando all’incontro in presenza, all’interno della struttura, del Giudice col paziente, lo stesso serve a valutare: “lo stato psichico della persona, la sua capacità di comprendere e opporsi, il contesto familiare o sociale, il rispetto del divieto di trattamenti violenti o degradanti”. Dovremmo ormai sapere tutti come gli ultimi due punti, in particolare, possano avere un peso determinante su un ricovero psichiatrico. Infatti, troppe volte a decidere sono familiari (magari anche esausti da una situazione di difficoltà oggettiva non supportata in alcun modo dalle istituzioni) o amministratori di sostegno per i quali è più facile predisporre un ricovero che occuparsi realmente del beneficiario; mentre, per quanto riguarda i trattamenti, se è pur vero che si sono superati quasi ovunque sistemi di contenimento meccanici come erano le camicie di forza, è altrettanto vero che la contenzione farmaceutica può essere in grado di inibire totalmente la volontà della persona e sedarla a lungo e ripetutamente.
Dal generale al caso singolo
Il 16 ottobre prossimo è prevista, invece, la conclusione, a Venezia, del processo di appello a seguito del decesso di Eugenio Carpanedo, “morto asfissiato nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Santorso-Vicenza, dove era divampato un incendio nella notte del 24 marzo 2017”.
Il sospetto è che Carpanedo, troppo agitato, sia stato oggetto di contenzione e, per questo, non sia poi riuscito a mettersi in salvo una volta diffusosi il fumo. A chiedere la verità, fin da subito, è stata l’Associazione Cittadinanza e Salute (1), presieduta da Aida Brusaporco, costituitasi parte civile e rappresentata dall’avvocato Michele Capano, presidente di Diritti alla Follia.
Per l’Associazione il problema di fondo sta nel fatto che l’organizzazione del reparto prevedeva che gli infermieri potessero contenere in autonomia. Tre di loro sono già stati condannati in primo grado “per non avere adeguatamente controllato anche Carpanedo in quella situazione di emergenza”. Ma il giudice di prime cure non ha ritenuto provata la contenzione sebbene i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio, abbiano trovato chiusa la porta della sua camera, dove si era sviluppato l’incendio.
Diritti alla Follia spiega la ricostruzione dei fatti secondo la parte civile: “Ci è stato detto che ciò accadde perché si ritenne Carpanedo spacciato, e ci si dedicò a mettere in salvo gli altri pazienti (magari chiudendo la porta per impedire che fumo e fiamme si propagassero). Noi pensiamo che la porta era chiusa perché, trovato Carpanedo morto asfissiato, lo stesso fu ‘liberato’ dalla contenzione e ‘affidato’ alle fiamme affinché cancellassero le tracce dell’accaduto”.
L’accusa di parte civile è quindi molto pesante. Il 16 ottobre si saprà se la stessa sarà accolta o meno in Appello.
(1)
venerdì, 26 settembre 2025
In copertina: Foto di Reggi Tirtakusumah da Pixabay


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