Note a margine del Disegno di Legge 957
di Federico Giusti
Il 23 Settembre scorso è terminato l’iter parlamentare del DdL 957, la cui proposta originariamente era partita dall’opposizione di centro-sinistra. Successivamente il Governo ha fatto propria l’iniziativa, ma non prima di averne riscritto il testo.
La nuova versione ha nei fatti svilito la finalità originale e, per questa ragione, ai deputati che l’avevano sostenuta non è rimasta altra strada se non il ritiro in blocco delle firme. Proviamo allora ad entrare nel merito delle questioni.
L’articolo 1 del testo di Legge delega le istituzioni a stabilire dei criteri per la definizione della retribuzione minima. Rispetto alla versione del centro-sinistra, scompaiono sia la soglia d’importo dei 9 Euro lordi all’ora (ex-art. 2) sia la Commissione per l’aggiornamento del valore del salario minimo (ex-art. 5). Inoltre, la definizione e l’eventuale aggiornamento del trattamento minimo in base all’inflazione non sarebbero basati sui Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali ‘maggiormente rappresentative’, bensì sui contratti «maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti (1)». Tale modifica potrebbe sembrare democratica ma, in sostanza, è funzionale ad applicare i contratti più sfavorevoli. Facciamo un solo esempio: in numerosi appalti si applica il Contratto nazionale multiservizi, stando a questa norma non sarebbe ammissibile sostituirlo con un Federculture, che si addice alla tipologia del lavoro svolto (ad esempio, nel settore museale). Insomma, a prevalere è la consuetudine dopo anni di accordi e soluzioni favorevoli solo alla parte datoriale.
A nostro parere nelle intenzioni del Governo vi è soltanto l’idea di marginalizzare i sindacati confederali nel tentativo di superare (o depotenziare) l’istituto della contrattazione in sé (2) e, in prospettiva, costruire un modello contrattuale nel quale il secondo livello (ovviamente al ribasso) abbia il sopravvento sul primo. Navigano a vista ma seguendo un disegno ben preciso: il potere datoriale deve essere rafforzato e qualsiasi intervento legislativo deve contenere le spese. Del resto, il Governo ha anche eliminato l’Articolo sulla repressione delle condotte elusive degli imprenditori (ex-art. 6), che prevedeva l’intervento del Giudice del Lavoro sulla base di un ricorso sindacale, sostituendolo con l’intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (3). Se gli interventi del centro sinistra erano stati quelli di addebitare i costi di un ricorso al Giudice del Lavoro al soccombente (purtroppo, per lo più ai lavoratori), oggi si evita ogni intervento della Magistratura del Lavoro rimettendosi alla volontà di organismi Ministeriali.
Ai confederali resterà poco: una frase in cui si delegano le istituzioni a «prevedere strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall’incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale». Dunque, anziché stabilire, ad esempio, delle clausole contrattuali a base territoriale per determinare una componente accessoria del salario che risponda a tali «esigenze diversificate» (4), si propone di assegnare tale compito al mercato rafforzando la contrattazione di secondo livello.
L’ultimo aspetto concernente l’articolo sulla retribuzione minima su cui vale la pena soffermarsi riguarda il citato contrasto del lavoro sottopagato «anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro» (5). Considerando che più avanti si scrive che si dovrà «procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell’effettiva natura mutualistica», non è azzardato ipotizzare una forte spinta del Governo per sostituire il sistema delle cooperative con quello, più a marca francese, delle agenzie interinali. È evidente che una soluzione siffatta precarizzi ulteriormente il lavoro (per quanto sfruttati, nelle cooperative la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro sono part-time ma a tempo indeterminato).
All’Articolo 3 (6), concernente le disposizioni finanziarie, viene concepita la possibilità che i decreti attuativi successivi possano prevedere nuovi o maggiori oneri. Eppure, rispetto al testo della proposta del centro-sinistra risulta eliminato il riferimento esplicito al beneficio da concedere «in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo» (ex-art. 7). L’istituto potrebbe tornare nei decreti attuativi, ma nel caso così non fosse il fatto sarebbe interpretabile come un segnale che si prevedono adeguamenti degli importi inferiori ai 9 Euro lordi.
Infine, un ultimo appunto. Com’è forse nello stile di questo Governo, la forma del testo di legge è relativamente poco definitoria e prescrittiva, sicuramente meno rispetto al DdL originario. Dal testo scompaiono molti riferimenti legislativi e molte definizioni e precisazioni aventi valore giuridico. Un esempio su tutti? La cancellazione dei richiami al lavoro autonomo e al rapporto di collaborazione continuativa. Ciò potrebbe anche essere interpretato come un allentamento dei vincoli per gli estensori delle future leggi attuative di quella che, lo ripetiamo, è soltanto una legge-delega.
(1) Secondo Pietro Ichino, tuttavia, è «poco probabile che la disposizione possa superare il vaglio di costituzionalità». Cfr. P. Ichino, Retribuzioni: quanto c’è di buono nella legge delega, https://lavoce.info/archives/109009/retribuzioni-quanto-ce-di-buono-nella-legge-delega/
(2) Cfr. E. Gentili, F. Giusti, S. Macera, Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, https://cub.it/legge-sulla-partecipazione-dei-lavoratori-alla-gestione-al-capitale-e-agli-utili-delle-imprese/. Tale legge è richiamata all’art. 1, c. 2, lett. i del testo in esame. Si consideri, infine, che ‘il criterio dei Ccnl maggiormente applicati’ offre l’escamotage politico per bypassare l’istituto di una ‘soglia retributiva minima inderogabile’
(3) Il Governo ritorna sul tema anche all’art. 2, c. 1, lett. b, ma in un’ottica diversa
(4) Cfr. E. Gentili, L’attacco degli imprenditori. Roma: Sensibili alle foglie, 2025, pp. 382-383
(5) https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=DDLPRES&id=1399182&idoggetto=0
(6) Articolo 3.
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 2. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie
venerdì, 12 dicembre 2025
In copertina: Immagine di Mohamed Hassan da Pixabay

