Tutti hanno diritto a una difesa
di La Redazione di InTheNet
Premessa. La Corte costituzionale, il 30 maggio del 2025, comunicava che “la persona sottoposta a TSO” avesse diritto di “ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal Giudice tutelare prima della convalida”.
La sentenza numero 76, in pratica, dichiarava illegittimo a livello costituzionale l’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 (che istituiva il Servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevedeva che “il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che
il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato”. La Corte costituzionale ha, quindi, ‘impiegato 47 anni’ per emettere una sentenza che garantisse alla persona con disabilità psichica o affetta da disagio psico-sociale di avere almeno la garanzia di dire la sua di fronte a un Giudice.
La Corte costituzionale ha dichiarato, inoltre, “in relazione alla proroga del TSO, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 35 della legge numero 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, analogamente a quanto previsto per il procedimento originario, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»”. Perché sebbene il trattamento sanitario obbligatorio preveda un ricovero ospedaliero di soli 7 giorni, lo stesso può ed è spesso rinnovato sine die nei casi in cui sussista la necessità di cure (a parere degli psichiatri), vi sia un rifiuto delle stesse da parte del paziente, o l’impossibilità di attuare misure extraospedaliere. A prescindere che questo può trasformarsi in una reclusione a vita, il rifiuto delle cure è un diritto del paziente capace di intendere e volere, sancito dall’art. 32 della Costituzione italiana e dalla Legge 219/2017 (e proprio su quell’intendere e volere, spesso, sorge un fraintendimento tra un modello sociale che impone di essere produttivi e conformarsi ad alcune regole comportamentali e la libertà dell’individuo di non volersi adattare a ciò che la psichiatria attuale, a differenza di Basaglia, definisce salute mentale).
Eppure, dovrebbe essere chiaro a tutti che, senza il consenso e la partecipazione volontaria della persona (prima ancora che sia etichettata come paziente) a un percorso terapeutico di qualsiasi tipo – farmacologico così come psicoanalitico o di altra natura – ben difficilmente si otterranno risultati positivi. I casi di persone ricoverate che languono in strutture per anni (1), l’uso di metodi di contenzione chimica e meccanica o l’aumento dell’utilizzo dei farmaci sono ben documentati, come scrive anche www.famiglieinretesalutementale.it: “L’impiego dei farmaci è in continuo aumento e questo dato oltre ad essere confermato dall’esperienza quotidiana degli utenti e familiari, è verificabile anche tramite altre fonti, come il Rapporto OSMED 2023 dell’AIFA, mentre gli incrementi del numero complessivo degli utenti è sostanzialmente stabile. Non abbiamo dati sull’efficacia e appropriatezza dei trattamenti farmacologici e neppure dati sul monitoraggio degli stessi” (2). Infine, nello stesso documento si denuncia che nel Rapporto salute mentale 2023. Sintesi e schede regionali (3) “poco ci dice sui trattamenti di contenzione chimica e meccanica (che fra l’altro non sono limitati ai soli SPDC)” e che: “Da altre fonti sappiamo che solo una trentina di DSM hanno aderito formalmente all’impiego di trattamenti no restraint”.
La palla torna alla Corte costituzionale
Di questi giorni è la notizia (diffusa dall’Associazione Diritti alla Follia), che il Tribunale di Firenze porta (nuovamente) la legge 833 di fronte alla Corte costituzionale per un ulteriore aspetto (adombrato già dalla sentenza 76/2025), ovvero che il Trattamento Sanitario Obbligatorio non prevede l’assistenza di un avvocato nel procedimento di convalida.
Risulta, pertanto, di grande interesse l’ordinanza del Tribunale di Firenze, il quale – il 29 dicembre scorso – sollevava “la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui non garantisce adeguatamente il diritto alla difesa della persona sottoposta a TSO”.
In pratica, anche rifacendosi all’art. 24 della Costituzione, è stato osservato che la normativa vigente “non prevede alcune garanzie fondamentali per la persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. In particolare, la legge non stabilisce: che il paziente debba essere informato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; che l’ordinanza del sindaco che dispone il TSO debba essere comunicata anche al difensore eventualmente nominato; che l’audizione del paziente davanti al giudice tutelare avvenga con la presenza del difensore; che anche il decreto di convalida del giudice tutelare sia comunicato al difensore”.
Per Diritti alla Follia, questa ordinanza rappresenta un passaggio importante “per il riconoscimento dei diritti delle persone sottoposte a trattamenti sanitari coercitivi. In uno Stato di diritto, anche nelle situazioni di emergenza sanitaria o psichiatrica, devono essere garantiti contraddittorio, assistenza legale e piena tutela dei diritti fondamentali”.
In attesa dell’esito dell’esame della Corte costituzionale, rimandiamo al sito dell’Associazione per ulteriori delucidazioni anche in merito a quelli che, già oggi, sono i diritti delle persone sottoposte a TSO (4).
(1)
(2) https://www.famiglieinretesalutementale.it/post/post/180956/rapporto-salute-mentale-2023—sintesi-dei-dati-e-nostro-commento
(3) https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3502_0_alleg.pdf
(4) https://dirittiallafollia.it/wp-content/uploads/2021/04/TSO-CONOSCI-I-TUOI-DIRITTI.pdf
venerdì, 20 marzo 2026
In copertina: Foto di Elisa da Pixabay

