L’origine di un alimento: legge e discrimine
di La Redazione di InTheNet
Dal 1° gennaio 2025 esiste l’obbligatorietà per legge di indicare sull’etichetta l’origine della frutta secca sia a guscio (come mandorle, nocciole e pistacchi, anche già sgusciati) sia senza ed essiccata (come fichi o datteri), ma altresì per zafferano, capperi e funghi non coltivati (anche se quelli coltivati la necessiterebbero altrettanto vista la scarsa qualità, ad esempio, dei porcini provenienti dall’estero). Non sempre, però, abbiamo notato che la normativa è applicata nei supermercati e questo dovrebbe portarci anche a escludere prodotti e centri commerciali che non la rispettino.
La normativa, come informa Coldiretti, impone che le informazioni siano “chiaramente visibili sull’imballaggio e/o sull’etichetta e l’indicazione del Paese d’origine risalti maggiormente rispetto all’indicazione del Paese in cui è avvenuto l’imballaggio”.
Sebbene la Ue abbia voluto – sempre secondo Coldiretti – tale legge in quanto in altri Stati tali frutti conterrebbero alti livelli di residui di sostanze pericolose (come i pesticidi) e nomina in particolare “le nocciole turche e i pistacchi iraniani”; pensiamo a come questa normativa oggi possa aiutarci – in qualità di consumatori – a scegliere prodotti di Stati che non praticano genocidi o crimini di guerra, o di altri attaccati militarmente dal presunto egemone a Stelle e Strisce.
Ma non solo. Il 31 gennaio 2021 è entrato in vigore (sebbene vi sia stata una proroga al 31 dicembre 2025) il Decreto sulle disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza delle carni suine trasformate in insaccati. Sulle etichette va indicato non solo il Paese di nascita ma anche di allevamento e macellazione degli animali – ma nel caso di Stati diversi, si possono usare diciture generiche quali Origine Ue o Origine Ue ed extra Ue. Il che preoccupa, al contrario, parecchio – in quanto si ovvia a una situazione assurda come etichettare un salame di Norcia quando il maiale è, magari, allevato in Polonia (1), con informazioni molto generiche. Del resto, il nostro stesso Paese non brilla a livello di controlli e, soprattutto, di efficacia e prontezza nelle misure da attuare laddove si scoprano allevamenti di “maiali ripresi tra topi, farmaci e carcasse”, nonostante l’allevamento sia inserito nel circuito Dop (2).
Purtroppo anche il marchio Dop, a volte, può non essere garanzia di qualità; ma non saper apprezzare la differenza tra sfumature linguistiche può farci mangiare una mozzarella di latte vaccino al posto di bufala – il che non è solo una delusione per il palato di molti, ma anche un problema per chi soffra di intolleranza al lattosio (vista la differenza di percentuale dello stesso contenuta nei due tipi di formaggio). Ultimamente, uno tra gli inganni al consumatore emerge dalla differenza minimale ma sostanziale tra queste tre etichette in uso: Mozzarella di Bufala Campana Dop, Mozzarella di latte di bufala e Mozzarella con latte di bufala.
Anche per l’origine di un alimento, contenuto per oltre il 50% in un prodotto alimentare, vi è l’obbligo di segnalazione in etichetta – il che ci aiuta se vogliamo scegliere passate o pelati fatti con pomodori italiani e non concentrati annacquati; oppure se intendiamo mangiare paste a base di grano che non contenga uranio impoverito. Perché laddove vi siano terreni agricoli e per allevamenti trasformati in campi di battaglia è davvero pericoloso che si permetta ancora l’esportazione di derrate alimentari inquinate.
In breve, leggere un’etichetta oggi non equivale a essere certi di mangiar sano, ma può servire da discrimine per molte ragioni.
venerdì, 31 luglio 2026
In copertina: Foto di Gabriele da Pixabay


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