“La difesa tecnica deve essere obbligatoria”
di La Redazione di InTheNet
Diritti alla Follia vince una battaglia – anche se indirettamente – riguardo alla difesa delle persone sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio.
Infatti, con la sentenza n. 157/2026, depositata il 2 ottobre, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 35 della Legge n. 833 del 1978 – che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale – nella parte in cui “non prevede che la persona sottoposta a TSO sia assistita da un difensore, di fiducia o d’ufficio, nella procedura di convalida e nell’eventuale proroga”. La Corte ha collegato questa garanzia alla “tutela della libertà personale prevista dall’articolo 13 della Costituzione”.
Inoltre, nella sentenza, l’Associazione Diritti alla Follia è stata riconosciuta come amicus curiae – ossia come soggetto terzo ed estraneo alla causa che ha offerto pareri, informazioni o consulenze tecniche che hanno aiutato la Corte a decidere, così come si è riconosciuto il giusto merito alla proposta di legge di iniziativa popolare sul TSO presentata da Diritti alla Follia nel 2024, che indicava già come fosse indispensabile – in un procedimento che limita i diritti della persona – la nomina di un difensore d’ufficio in assenza di quello di fiducia, e la partecipazione dello stesso alla procedura di convalida.
L’avvocato diventa finalmente elemento imprescindibile per le garanzie costituzionali dell’individuo anche nel caso sia affetto da patologie psichiatriche gravi in fase acuta, che necessitano di cure urgenti e non differibili; o da altre problematiche che ricadono nell’ambito del TSO ma che possono essere frutto di scelte ponderate individuali, quali il rifiuto alle cure mediche; o della mancanza di un servizio domiciliare o territoriale adeguato che, di conseguenza, porta i sanitari o i parenti della persona malata a richiedere che si supplisca a tale deficienza con un ricovero ospedaliero immediato ma coercitivo.
Come specifica il comunicato stampa di Diritti alla Follia: si è passati “dai ‘beneficiari’ dell’Amministrazione di sostegno ai ‘liberi vigilati’ condannati alla cura a tempo indeterminato” ma “ci sono altri approdi da raggiungere, altre difficili traversate da compiere” perché siano tutelati i diritti degli individui, anche nel caso siano affetti da disagio psico-sociale o patologie psichiatriche gravi.
Per approfondire, è possibile leggere per intero la sentenza della Corte nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, a questo link:
https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/157
venerdì, 16 ottobre 2026
In copertina: Immagine di Gordon Johnson da Pixabay


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